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Se è vero che, oggi, il ricorso all’istituto del “fallimento” è una ipotesi “normale” della conclusione dei rapporti societario ed 20140118_164604239_iOSimprenditoriali, è pur vero che dietro ogni fallimento, dietro ogni procedura concorsuale, vi sono soggetti (gli imprenditori, i dipendenti e tutti  coloro che subiscono gli effetti della procedura),  che subiscono lo stress di situazioni sentite come “anomale”.

In questo contesto assume una importanza fondamentale, oltre alla indispensabile alta preparazione tecnica dei professionisti che seguono le procedure, il momento della comunicazione tra detti professionisti ed i soggetti interessati dall’evento concorsuale, imprenditore, dipendenti, fornitori, clienti ecc… in modo tale da equilibrare correttamente le scelte in vista di una prosecuzione dell’impresa o di una cessazione della attività senza pregiudizi nel tempo a venire.

Quanto alle procedure  di concordato (sia “in bianco”, sia “pieno”) lo Studio vanta provata esperienza nella valutazione della esistenza dei necessari presupposti, quindi dei tempi e modalità di presentazione delle procedure stesse con una valutazione comparativa con istituti alternativi quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 l.f.) oppure i  piani ex art. 67 3°co. lett. d) legge fallimentare.